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LEGGE 10 aprile 1954, n. 125

Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/1955)
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  • Delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.
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  • Del Comitato nazionale e dei Consorzi volontari per la
    tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi
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  • Disposizioni contro le frodi e la sleale concorrenza
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Testo in vigore dal:  8-2-1955
aggiornamenti all'articolo

Art. 3


Con decreto del Presidente della Repubblica, emesso nel termine di
((diciotto mesi))
dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato previsto dal successivo art. 4, saranno riconosciute le denominazioni di origine e relative zone di produzione, nonché le denominazioni tipiche dei formaggi che verranno assoggettati alle norme della presente legge.
Nel decreto verranno fissati la data di applicazione della tutela delle singole denominazioni prevista dalla presente legge, nonché le caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi con denominazione di origine e tipica riconosciuta e tutelata, ed i relativi metodi di lavorazione in uso per la produzione dei formaggi medesimi.
La revisione degli elenchi delle denominazioni si effettuerà ogni cinque anni, con le modalità stabilite nel primo comma del presente articolo.