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LEGGE 4 dicembre 1954, n. 1244

Disciplina delle cooperative di emigrazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-2-1955 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Statuto delle cooperative di emigrazione).

Lo statuto delle società cooperative che si propongono la emigrazione all'estero dei propri soci per gestire ivi imprese in forma cooperativa, oltre ad uniformarsi alle disposizioni vigenti del Codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperazione, deve contenere le seguenti clausole:
a) i versamenti dei soci in conto capitale debbono essere impiegati esclusivamente per le spese di costituzione ed organizzazione dell'ente e per quelle inerenti allo studio ed alla preparazione in patria del programma di lavoro all'estero;
b) altre eventuali somme, versate dai soci in conto anticipazione dello spese inerenti alla realizzazione dello scopo sociale, debbono essere depositate presso un Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, in conti individuali vincolati. Lo svincolo di tali somme è subordinato ad autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. È fatta eccezione per una quota non superiore al 10 per cento, che può essere impiegata, con consenso del socio e su richiesta del Consiglio di amministrazione, per le spese di cui al presente comma;
c) gli amministratori sono tenuti a prestare cauzione in misura non inferiore al decimo del capitale sociale, ed in ogni caso non inferiore a lire 500.000.
Tale cauzione può essere prestata mediante deposito presso un Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, oppure mediante ipoteca o fidejussione bancaria. Essa può essere svincolata solo quando lo scopo sociale possa considerarsi raggiunto a giudizio insindacabile del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale provvede all'uopo mediante proprio decreto. La statuto delle società cooperative suddette deve in ogni caso contenere l'indicazione del Paese o dei Paesi esteri nei quali dovrebbero essere avviati i soci, nonché della attività che esse intendono ivi esercitare.