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LEGGE 10 novembre 1954, n. 1142

Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-12-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e scolastiche e straniere all'estero, a norma del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:
a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
b) l'assegno di sede con le eventuali maggiorazioni o riduzioni;
c) le indennità eventuali che gli possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.