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LEGGE 22 novembre 1954, n. 1122

Norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-12-1954 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I sottoindicati articoli del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, e le tabelle allegate sono modificate come segue:
Art. 1. - "Sono istituiti il ruolo unico dei segretari (gruppo B) e il ruolo unico degli applicati di segreteria (gruppo C) per gli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale il cui personale di segreteria sia a carico dello Stato.
Ogni Istituto ha un segretario; negli Istituti in cui la media della popolazione scolastica dell'ultimo biennio non raggiunga i 250 alunni le funzioni di segretario vengono affidate ad un applicato di segreteria.
Agli Istituti in cui la media della popolazione scolastica dell'ultimo biennio superi i 300 alunni è assegnato, in aggiunta al segretario, un applicato di segreteria; agli stessi Istituti in cui la media della popolazione scolastica dell'ultimo biennio superi i 600 o i 1000 alunni sono assegnati, in aggiunta al segretario, rispettivamente un secondo e un terzo applicato di segreteria.
La carriera del personale di segreteria è stabilita dalle tabelle A e B annesse al presente decreto".
Art. 9. - "Agli effetti della assegnazione del personale di segreteria, la popolazione scolastica delle classi di ginnasio va calcolata in aggiunta a quella dei licei cui le suddette classi sono annesse.
Agli stessi effetti la popolazione scolastica delle classi residue di ginnasio isolato va calcolata in aggiunta a quella delle scuole medie derivate dalla trasformazione del corso inferiore dei ginnasi stessi".
Art. 10. - "I ruoli organici del personale di segreteria comprendono 577 posti di segretario e 1028 posti di applicato di segreteria.
Detti ruoli organici, per il periodo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, saranno riveduti, in relazione alle variazioni del numero degli Istituti e degli alunni di cui all'art. 1, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri".
Art. 11. - "Le promozioni al grado 90 (segretario di 1ª classe) sono conferite mediante esame di merito distinto, o mediante esame di idoneità ai segretari i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto, rispettivamente, dodici o quindici anni di servizio effettivo complessivo nei gradi inferiori dei ruoli di gruppo B della stessa Amministrazione, compreso il periodo di prova.
L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea.
Le norme per lo svolgimento degli esami di merito distinto e di idoneità saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro".
Art. 12. - "I segretari in servizio alla data del 1 gennaio 1948 sono inquadrati nel ruolo di gruppo B di cui all'art. 1, se in possesso di uno dei titoli di studio elencati nell'art. 3 o di altro diploma rilasciato da Istituto di istruzione media di secondo grado, subordinatamente all'esito favorevole di un esame di idoneità su programma stabilito con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
Ai candidati agli esami di idoneità di cui al precedente comma è dovuto il trattamento di missione alle condizioni stabilite dall'art. 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
A coloro che ottengono il passaggio ai sensi dei commi precedenti sono attribuiti nel nuovo ruolo, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 1 gennaio 1948 ed agli effetti economici dal 1 gennaio 1954, il grado e la qualifica spettanti in base alla anzianità acquisita nel ruolo di provenienza, valutata in ragione di due terzi.
Tale anzianità è valutata nella stessa misura ai fini dell'ammissione agli esami di cui all'art. 11.
Nella prima attuazione della presente legge, la promozione al grado 9° avverrà in base a scrutinio per anzianità congiunta al merito, tenuto conto dell'anzianità riconosciuta per effetto della presente legge.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai segretari in servizio alla data del 1 gennaio 1948 che abbiano conseguito o conseguano uno dei titoli di studio indicati nel primo comma entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per essi l'inquadramento nel ruolo di gruppo B avrà effetto dalla data di conseguimento del titolo di studio".
Art. 13. - "I segretari che non siano in possesso del titolo di studio richiesto o che non abbiano superato l'esame di idoneità di cui al precedente articolo restano nell'attuale ruolo di gruppo C, che viene trasformato in ruolo transitorio, con sviluppo di carriera dal grado 12° al 10° e con effetto dal 1 gennaio 1948.
Per l'inquadramento nei gradi 11° e 10° del ruolo transitorio di cui al precedente comma è richiesta sola un'anzianità, compreso l'eventuale periodo di prova, di anni nove e dodici di servizio, rispettivamente.
I vincitori del concorso per titolo a 230 posti di segretario, indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947, e i sottufficiali vincitori del concorso indetto dal Ministero per la difesa-Esercito con bando del 20 febbraio 1948 sono inquadrati nel ruolo transitorio di cui al primo comma, a decorrere dal giorno in cui vengono assunti in ruolo. Ai soli effetti giuridici la nomina dei predetti sottufficiali non potrà avere decorrenza posteriore a quella dei vincitori del concorso per titoli a 230 posti.
I vincitori dei predetti concorsi che all'atto dell'assunzione in ruolo sono in possesso di uno dei titoli di studio elencati nell'art. 3 o di altro diploma rilasciato da Istituto di istruzione di secondo grado saranno inquadrati, con effetto dal giorno della nomina, nel ruolo di gruppo B, subordinatamente all'esito favorevole di un esame di idoneità che verrà indetto ai sensi dell'articolo 12.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai segretari provenienti dai predetti concorsi che abbiano conseguito o conseguano uno dei titoli sopraindicati entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge. Per essi l'inquadramento nel gruppo B ha effetto dalla data del conseguimento del titolo di studio e l'anzianità acquisita nel ruolo transitorio di gruppo C è valutata nella stessa misura e agli stessi fini di cui al comma terzo dell'art. 12.
In corrispondenza del numero dei presenti nel ruolo transitorio predetto, dopo effettuati gli inquadramenti di cui ai commi precedenti, saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nei ruoli del personale di segreteria o di ordine di cui alle annesse tabelle A e B".