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LEGGE 10 novembre 1954, n. 1119

Modificazione all'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, concernente nomina dei capi d'istituto e trasferimenti ed altri provvedimenti relativi al personale degli istituti e scuole d'istruzione media e secondaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-12-1954 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

All'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è aggiunto il seguente, ultimo comma: "Gli insegnanti provvisti di diploma rilasciato dall'istituto superiore di magistero possono anche partecipare ai concorsi per posti di preside di scuola media e d'istituto magistrale".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà, inserita, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 10 novembre 1954

EINAUDI SCELBA - ERMINI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO