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LEGGE 22 novembre 1954, n. 1108

Abrogazione del secondo comma dell'art. 11 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernente la pianta organica degli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-12-1954 al: 21-12-2008
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La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È abrogato il secondo comma dell'art. 11 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla; osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO