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LEGGE 10 novembre 1954, n. 1087

Attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-12-1954 al: 14-3-1963
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'esecuzione di un programma straordinario di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi.