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LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1048

Proroga del termine per la cessazione del corso legale e, la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 1 a L. 100 e la sostituzione di essi con le nuove monete metalliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  16-11-1954 al: 7-3-1957
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, è sostituito dal seguente:
"Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro i termini, di cui ai precedenti articoli, potranno, occorrendo, essere prorogati, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1956 per la sostituzione dei biglietti di Stato, da lire 1, 2, 5 e 10 con nuove monete metalliche di lega "Italma" di uguale valore, ed il 31 dicembre 1957 per la sostituzione di quelli da lire 50 e lire 100 con monete di pari valore".