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LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1047

Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati stessi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-11-1954 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica provvede a concedere ai congiunti degli infermi affetti da lebbra, ricoverati in appositi luoghi di cura, ai ricoverati stessi, a quelli dimessi e tenuti in osservazione, a decorrere dal 1 luglio 1953, un sussidio a titolo di soccorso giornaliero, semprechè detti congiunti risultino a carico degli infermi e questi versino in condizioni di bisogno. La misura del sussidio e le, modalità di corresponsione saranno stabilite con disposizioni da emanarsi dall'Alto Commissariato per L'igiene e la sanità pubblica, sentito il Ministero del tesoro.