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LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1046

Istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/1980)
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Testo in vigore dal:  30-11-1954 al: 30-6-1980
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli ospedali, le Università con Facoltà di medicina e chirurgia, gli ospedali militari principali e secondari e gli altri enti pubblici che esercitano l'assistenza sanitaria e che sono in possesso dei mezzi occorrenti, possono istituire scuole per infermiere generiche e per infermieri generici, rispondenti alle necessità assistenziali.