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LEGGE 16 ottobre 1954, n. 989

Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-11-1954 al: 23-8-1956
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di cinque miliardi, da iscriversi, in ragione di un miliardo all'anno e a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione di contributi nella misura massima del cinquanta per cento del prezzo di acquisto di sementi selezionate di cereali, di foraggere e di piante orticole.
I contributi possono essere concessi ai coltivatori diretti e, nelle zone con agricoltura arretrata, anche ad altri imprenditori agricoli che gestiscano piccole o medie aziende.