stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 agosto 1954, n. 816

Esonero dei proprietari, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1500 lire della stima catastale 1937-1939, dal contributo previsto dalla lettera b) dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  10-9-1954 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Dal contributo previsto dall'art. 8 lettera b) della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, sono esonerati i proprietari di terreni, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1500 lire della stima catastale del 1937-39.