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LEGGE 9 agosto 1954, n. 705

Autorizzazione di limiti d'impegno per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari, per gli esercizi dal 1954-55 al 1958-59.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-9-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono fissati i seguenti limiti di impegno entro i quali il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari:
a) lire 1500 milioni per l'esercizio 1954-55;
b) lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 ai 1958-59 compreso.