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LEGGE 9 agosto 1954, n. 642

Estensione di provvidenze a favore degli Alto-atesini che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-9-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli optanti Alto-atesini, già esclusi dal riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, i quali hanno successivamente ottenuto ed otterranno la cittadinanza italiana ai termini dell'art. 4, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, modificato dal regio decreto-legge 1 dicembre 1934, n. 1997, possono chiedere di beneficiare delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 4, e nella legge 18 dicembre 1951, n. 1515, nonché di quelle della legge 20 luglio 1952, n. 1008, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
Le relative domande devono essere presentate dagli interessati, a pena di decadenza, con modalità analoghe a quelle previste dalle disposizioni richiamate nel comma precedente ed entro termini della stessa durata di quelli stabiliti dalle disposizioni medesime, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data abbiano già conseguito la cittadinanza italiana e, per gli altri, dalla data del decreto di concessione della cittadinanza italiana.