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LEGGE 9 agosto 1954, n. 638

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle opere previste dalla legge 31 gennaio 1953, n. 68, concernente la sistemazione dei fiumi e torrenti con riferimento al piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-8-1954 al: 2-9-1959
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la prosecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 5 della legge 31 gennaio 1953, n. 68, con riferimento anche al piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 120 miliardi da inserirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1965-66 compresi.
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 120 miliardi.
Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.