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LEGGE 31 luglio 1954, n. 625

Riordinamento degli Istituti talassografici e sistemazione del relativo personale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-8-1954 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli Istituti talassografici di cui all'art. 27, primo comma, del decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 82, enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza ed alla tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assumono la denominazione di Istituti sperimentali talassografici. Essi hanno il compito di effettuare studi e indagini sulla natura fisica, chimica e biologica dei mari, allo scopo di contribuire alla migliore conoscenza dei problemi che interessano il più efficiente e produttivo sviluppo dell'industria della pesca nel quadro delle necessità economiche ed alimentari della Nazione.