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LEGGE 31 luglio 1954, n. 608

Abolizione dell'imposta sulle rendite degli enti di manomorta.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-8-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È abolita, con effetto dal 1 gennaio 1954, l'imposta di manomorta prevista dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, e successive aggiunte e modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO