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LEGGE 6 agosto 1954, n. 603

Istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-8-1954 al: 31-12-1959
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 1954, una imposta sulle società e sugli enti tenuti a presentare il bilancio o il rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 8 del testo unico 5 luglio 1951, n. 573, ancorché esenti da imposta di ricchezza mobile in virtù di speciali disposizioni o assoggettati a tributi sostitutivi. Alla imposta sono assoggettate anche le società ed associazioni estere, considerate nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni.