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LEGGE 13 luglio 1954, n. 557

Riapertura del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518.

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Testo in vigore dal: 19-8-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951,
n.  1518,  entro  il  quale  gli impiegati, gia' esclusi dall'obbligo
delle  assicurazioni  sociali,  avevano  facolta'  di  provvedere  al
versamento  dei  contributi  assicurativi  base,  e'  riaperto per un
periodo  di  un anno dal primo giorno del mese successivo a quello di
pubblicazione della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 luglio 1951

                               EINAUDI

                                            SCELBA - VIGORELLI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO