stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 novembre 1951, n. 1518

Riapertura del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'art. 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  22-1-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine di cui all'art. 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633, entro il quale gli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali hanno facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base, è riaperto per un periodo di sei mesi dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1951

EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI