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LEGGE 15 luglio 1954, n. 543

Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  17-8-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, è sostituito dal seguente:
"A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio 1961-62 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse, nelle località economicamente depresse delle regioni e province della Repubblica, diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale".