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LEGGE 13 luglio 1954, n. 542

Estensione della validità delle abilitazioni conseguite per i corsi alle scuole di avviamento professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-8-1954 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le abilitazioni all'insegnamento delle discipline che si impartiscono nei corsi secondari di avviamento professionale, conseguite a norma del regolamento approvato con decreto-legge 27 gennaio 1933, n. 153, sono valide anche per l'insegnamento delle stesse discipline nelle scuole di avviamento professionale.
Le abilitazioni all'insegnamento di materie tecniche nei corsi di avviamento professionale sono valide solo per l'insegnamento delle corrispondenti materie tecniche nelle scuole di avviamento professionale.
Il servizio prestato, per incarichi e supplenze, nei corsi di avviamento, è valutato alla stessa stregua del servizio prestato nelle scuole di avviamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1954

EINAUDI SCELBA - MARTINO GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO