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LEGGE 13 luglio 1954, n. 439

Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  17-7-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono designate, mediante elezione, dai professori di ruolo e fuori ruolo componenti il Consiglio della Facoltà cui appartiene la materia a concorso.
Agli effetti del precedente comma le Facoltà di scienze politiche sono considerate come Facoltà di giurisprudenza; le Facoltà di magistero, l'Istituto superiore orientale di Napoli, gli Istituti superiori di magistero pareggiati, come Facoltà di lettere e filosofia; l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e l'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano - limitatamente ai professori titolari di discipline del corso di laurea in lingue e letterature straniere - come Facoltà di lettere e filosofia; l'Istituto superiore navale di Napoli, come Facoltà di economia e commercio, per quanto attiene ai professori titolari di discipline della Sezione di economia marittima, e come Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, per quanto attiene ai professori di discipline della Sezione nautica, le Scuole di ingegneria aeronautica come Facoltà di ingegneria.