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LEGGE 22 giugno 1954, n. 391

Avanzamento dei tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  24-7-1954 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La permanenza minima nel grado per la promozione dei tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è stabilita in quattro anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1951

EINAUDI SCELBA - TAVIANI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO