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LEGGE 11 giugno 1954, n. 383

Proroga del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-7-1954 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1952 fissato all'art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è prorogato al 31 dicembre 1954.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1954

EINAUDI SCELBA - GAVA - TREMELLONI - DE PIETRO - MARTINO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO