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LEGGE 15 maggio 1954, n. 336

Aumento del limite di impegno autorizzato con la legge 28 luglio 1950, n. 737, concernente costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-7-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la concessione, da parte dello Stato, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'art. 1 della, legge 28 luglio 1950, n. 737, è autorizzato per l'esercizio 1953-54 un ulteriore limite di impegno di lire 116.875.000.
La somma complessiva di lire 4.090.625.000 occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal comma precedente sarà inscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze in ragione rispettivamente di annue lire 106.250.900 e lire 10.625.000 dall'esercizio 1953-54 all'esercizio 1987-88.