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LEGGE 25 maggio 1954, n. 306

Istituzione di aliquote speciali dell'imposta di assicurazione per i contratti a garanzia della solvibilità dei debitori, delle cauzioni e delle dichiarazioni di fedeltà.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-7-1954 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Alla tariffa generale allegato A alla legge tributaria sulle assicurazioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sono aggiunte le seguenti voci:
1) assicurazioni a garanzia della solvibilità del debitore; imposta proporzionale per ogni 100 lire, comprensiva di ogni addizionale: lire 2;
2) assicurazioni di cauzioni e contro i danni derivanti da atti di infedeltà dei prestatori d'opera; imposta proporzionale per ogni 100 lire comprensiva di ogni addizionale: lire 5.
La imposta deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio con le norme stabilite dagli articoli 16 e 17 della legge.