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LEGGE 19 maggio 1954, n. 303

Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-7-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Ente nazionale per la protezione degli animali, istituito con la legge 11 aprile 1938, n. 612, con sede in Roma, ha per scopo di provvedere alla protezione degli animali e di svolgere efficace propaganda di sana zoofilia.
Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e provvede al conseguimento dei suoi fini:
a) vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, ivi compresi quelli concernenti l'esercizio della caccia e della pesca;
b) assumendo, per la divulgazione dei principi di sana zoofilia, tutte quelle iniziative che siano compatibili con le funzioni proprie dell'Ente e che non interferiscano nella sfera di attività di altri enti od uffici;
c) promuovendo il perfezionamento degli ordinamenti legislativi e regolamentari attinenti alla protezione degli animali;
d) collaborando con le autorità centrali e locali nella soluzione dei problemi che abbiano riflesso nel campo della protezione degli animali;
e) curando l'istituzione di locali per l'assistenza ed il ricovero di animali domestici.
L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci ed i conti consuntivi, di concerto con quello del tesoro.