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LEGGE 19 maggio 1954, n. 276

Indennità di servizio serale e notturno e indennità professionale per il personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni militari appartenenti a determinate categorie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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Testo in vigore dal:  29-6-1954 al: 24-11-1973
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai sottoindicati personali civili di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione militare, che effettuino le ordinarie prestazioni di servizio durante le ore serali e notturne, compete un'indennità nella misura oraria indicata nel successivo art. 2, non cumulabile con i compensi normali ed eccezionali previsti dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e fatto comunque salvo il trattamento più favorevole:
a) personale dell'Esercito addetto a lavorazioni a ciclo continuo;
b) personale degli aiutanti capotecnici della Marina addetto al servizio radiotelegrafico alle dipendenze dello Stato Maggiore;
c) personale subalterno della Marina addetto al servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi;
d) personale dell'Aeronautica appartenente alle categorie dei geofisici, assistenti di aerologia, cartografi, direttori di aeroporti civili, marconisti, telegrafisti-telescriventisti, centralinisti-telefonisti, assistenti di meteorologia, assistenti dei collegamenti, ingegneri dei collegamenti, tecnici di meteorologia;
e) personale dell'Aeronautica appartenente a categorie diverse da quelle indicate nella precedente lettera d), qualora sia addetto ai servizi delle telecomunicazioni, della assistenza al volo e della direzione degli aeroporti.