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LEGGE 15 maggio 1954, n. 263

Norme a favore degli Enti religiosi ed elemosinieri della Sicilia per la libera disposizione delle rendite già vincolate con il decreto dittatoriale 9 giugno 1860 n. 24.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  26-6-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le norme di cui al decreto del Dittatore Garibaldi in data 9 giugno 1860, n. 24, ed all'art. 1 della legge 2 aprile 1865, n. 2226, cessano di avere vigore dal 1 luglio
1953. Da detta data le Opere pie, le Fidecommissarie e gli altri Istituti indicati nei cennati provvedimenti recuperano la libera disposizione delle loro entrate.