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LEGGE 15 maggio 1954, n. 238

Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-6-1954 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, numero 1061, quale risulta per effetto della legge di ratifica 21 agosto 1950, n. 786, è modificato come segue:
"Gli insegnanti di materie tecniche (industriali o agrarie), inquadrati ai sensi dei precedenti articoli conservano la direzione delle scuole derivanti dalla trasformazione di corsi e sono inquadrati, previo esame colloquio tendente soprattutto ad accertare le loro capacità di direzione della scuola, nel ruolo dei direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale, in relazione alla complessiva anzianità di servizio prestato nel ruolo degli insegnanti dei corsi di avviamento professionale, come se avessero percorso tutta la carriera, con deduzione di undici anni, nel ruolo dei direttori delle scuole".