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LEGGE 15 maggio 1954, n. 232

Disposizioni a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  16-6-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La riassunzione dei medici, chirurghi e veterinari, dispensati dal servizio o licenziati per motivi politici, prevista dal regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e la ricostruzione della loro carriera a mente del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, è ammessa anche nei casi in cui il sanitario vincitore di un concorso possa dimostrare che fu dichiarato decaduto dallo stesso e non fu nominato nel posto esclusivamente per cattiva condotta politica o comportamento contrario al regime fascista. La domanda di riammissione in servizio dovrà essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Tale riammissione dovrà avvenire entro sei mesi dalla presentazione della domanda di cui al comma precedente.