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LEGGE 10 aprile 1954, n. 218

Assistenza e cura dei bambini discinetici poveri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1971)
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Testo in vigore dal:  8-6-1954 al: 2-4-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta prevista dall'art. 1 della legge 10 giugno 1940, n. 932, viene estesa agli infermi poveri recuperabili affetti da paralisi spastiche infantili (discinetici) e ai lussati congeniti dell'anca, limitatamente, questi ultimi, ai bambini nella prima e seconda infanzia.
Alla spesa annua prevista in lire 500 milioni sarà provveduto a partire dall'esercizio 1954-55.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto gli opportuni stanziamenti di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1951

EINAUDI SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO