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LEGGE 7 maggio 1954, n. 211

Modificazione del termine di entrata in esercizio delle navi ammesse alle provvidenze previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-6-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 66 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:
"Le costruzioni navali di cui al presente capo devono essere iniziate, a pena di decadenza dei benefici, entro quattro mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione ai benefici stessi e devono entrare in esercizio entro 32 mesi dalla data di inizio dei lavori.
Ove l'inizio della costruzione o l'entrata in esercizio non avvenga nei termini sopra indicati, il Ministro per la marina mercantile ha facoltà di prorogare i termini stessi qualora sia provato dagli interessati, con elementi e documenti certi, che il ritardo non è ad essi imputabile".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo ai chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1954

EINAUDI SCELBA - TAMBRONI - GAVA - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO