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LEGGE 26 aprile 1954, n. 190

Modificazione dell'art. 3 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, n. 105, relativa alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-6-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, n. 105, è limitato, fra i materiali indicati nel suddetto decreto-legge, a quelli di particolare interesse per l'economia nazionale determinati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.
Il decreto predetto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 26 aprile 1954

EINAUDI SCELBA - VILLABRUNA - DE PIETRO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO