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LEGGE 10 aprile 1954, n. 189

Disciplina e finalità dei due fondi di riserva esistenti presso l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-6-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 21 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, è sostituito dal seguente:
"È istituito un fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, formato da assegnazioni annue dell'uno per cento sui prodotti lordi dell'esercizio e destinato a somministrare le somme necessarie per imprevisti ed urgenti bisogni di servizio. Sul fondo stesso possono farsi, eccezionalmente, prelevazioni anche per la sistemazione del bilancio qualora, in dipendenza della realizzazione di introiti in misura inferiore alle previsioni, la gestione venga a risultare in disavanzo. Le somme di spettanza del fondo sono versate in conto corrente al Tesoro.
Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto la somma di lire 800.000.000, salvo a ristabilirle, in tutto o in parte, allorché le somme accumulate siano divenute inferiori alla cifra predetta.
Le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio, o ad un capitolo nuovo, sono fatte con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro. I decreti suddetti sono comunicati al Parlamento, insieme col conto consuntivo.
Delle somme fornite nell'anno, il fondo sarà reintegrato con appositi stanziamenti nei bilanci degli esercizi finanziari successivi".