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LEGGE 22 aprile 1954, n. 169

Autorizzazione del limite di impegno di lire 1500 milioni per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari per l'esercizio 1953-54.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-5-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In aggiunta al limite di impegno di lire 1.500.000.000 disposto dalla legge 1 dicembre 1953, n. 901, per l'esercizio finanziario 1953-54, è fissato, per lo stesso esercizio, l'ulteriore limite di impegno di lire 1.500.000.000 entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, nell'esercizio medesimo, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società, previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari.