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LEGGE 10 aprile 1954, n. 164

Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1957)
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Testo in vigore dal: 19-6-1957
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo delle scuole
elementari,  stabilito  col  decreto legislativo 25 febbraio 1948, n.
264, e' modificato come appresso, in base al numero dei posti fissati
dal   decreto  interministeriale  27  luglio  1950,  in  applicazione
dell'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
16 maggio 1947, n. 555:

Grado Qualifica Posti
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6° - Ispettori scolastici . . . . . . . . . . . . . . . n. 281

7°-8° - Direttori didattici. . . . . . . . . . . . . . " 2.121
                                                          ------
                                                       n. 2.402
                                                          ------
                                                          ((1))

  Ai direttori didattici durante il periodo di prova e' attribuito lo
stipendio massimo del grado 8°.
  Superato il periodo di prova sono promossi al grado 7°.
  Gli ispettori scolastici sono iscritti nel ruolo al grado 6°.
  Al   grado  di  ispettore  scolastico  sono  promossi,  per  merito
comparativo,  i  direttori  didattici  di grado 7° che abbiano almeno
quattro anni di anzianita' in questo grado.
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 362 ha disposto (con l'art. 6, comma
4)  che  "l'organico  dei  direttori  didattici  di cui alla legge 10
aprile  1954,  n. 164, e' stabilito in 2371 posti dal 1 ottobre 1957,
in 2621 posti dal 1 ottobre 1958 e in 2871 posti dal 1 ottobre 1959".