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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 maggio 1947, n. 555

Insegnamento in lingua materna nelle scuole elementari dell'Alto Adige.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/1973)
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Testo in vigore dal:  18-7-1947

Art. 15


Il Provveditore agli studi della provincia di Bolzano sarà scelto, nel ruolo nazionale dei Provveditori agli studi, fra chi sia a piena conoscenza delle due lingue della regione.
Per i servizi scolastici relativi alle scuole con lingua d'insegnamento tedesca è assegnato all'ufficio scolastico di Bolzano, con le funzioni e le attribuzioni di Vice Provveditore, un preside di 1ª categoria, appartenente al gruppo etnico tedesco che abbia piena conoscenza della lingua italiana. Sono altresì assegnati a detto ufficio due ispettori scolastici, uno di lingua italiana e l'altro di lingua tedesca, per esercitare il necessario coordinamento fra le scuole delle due lingue.
Tali ispettori sono prescelti fra coloro che conoscano ambedue le lingue d'uso della regione.
Per provvedere alla vigilanza delle scuole elementari di lingua tedesca il Ministro per la pubblica istruzione con decreto da emanare di concerto con il Ministro per le finanze e per il tesoro, ha facoltà di ripartire il territorio, di cui all'art. 1, in un numero di circoscrizioni scolastiche e di circoli didattici corrispondenti ai bisogni, modificando in pari tempo il numero delle circoscrizioni e dei circoli, attualmente esistenti per le scuole con lingua d'insegnamento italiana.
Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a modificare con decreto, da emanare di concerto col Ministro per le finanze e per il tesoro, il numero dei posti di ruolo degl'ispettori e dei direttori didattici, di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1943, n. 570.