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LEGGE 22 aprile 1954, n. 138

Modalità per l'applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 3100, ai direttori di scuole tecniche, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-5-1954 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 3100, i direttori di scuole tecniche di qualsiasi indirizzo, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale sono considerati come appartenenti ad un unico ruolo, in analogia a quanto previsto per i presidi di liceo classico, di liceo scientifico e di istituto magistrale.
In relazione al numero globale dei posti risultanti dagli organici dei detti tipi di scuole, si procede ad un unico scrutinio per la determinazione dei promovibili al grado 6°, i quali sono promossi nell'ordine risultante dallo scrutinio stesso indipendentemente dal tipo di scuola di cui sono titolari.