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LEGGE 31 marzo 1954, n. 117

Disposizioni varie in materia di assegni familiari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-5-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 16 giugno 1952, gli assegni familiari per il settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati nella misura unica per gli impiegati ed operai, prevista dalla tabella A allegata alla presente legge vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.