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LEGGE 10 aprile 1954, n. 114

Provvidenze a favore degli ufficiali inferiori della Marina e dell'Aeronautica e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati a riposo o dispensati dal servizio a seguito delle riduzioni dei quadri imposte dal Trattato di pace.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  14-5-1954 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per gli ufficiali inferiori già in servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica, dispensati dal servizio ai sensi degli articoli 5 dei decreti legislativi 31 maggio 1946, n. 490, e 7 maggio 1948, n. 810, il periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dalle lettere b) dei predetti articoli è considerato utile per il raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dagli articoli 4 dei citati decreti legislativi.
Analogamente, per i sottufficiali già in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dispensati dal servizio ai sensi degli articoli 5 e 6 dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, il periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dalle lettere b) dei numeri 2) dei predetti articoli è considerato utile ai fini del raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dai numeri 1 degli stessi articoli.