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LEGGE 8 aprile 1954, n. 110

Modificazioni alle disposizioni dell'art. 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/1982)
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Testo in vigore dal:  14-5-1954 al: 16-1-1974
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È elevato a cinquanta milioni di lire il limite massimo stabilito nell'art. 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1954

EINAUDI SCELBA - VILLABRUNA - TREMELLONI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO