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LEGGE 8 aprile 1954, n. 110

Modificazioni alle disposizioni dell'art. 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/1982)
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Testo in vigore dal: 21-12-1982
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  E' elevato a cinquanta milioni di lire il limite massimo  stabilito
nell'art. 21, primo comma, del regio decreto-legge 8  febbraio  1923,
n. 501,  convertito  nella  legge  17  aprile  1925,  n.  473,  quale
ammontare  complessivo  dei  contributi  dovuti   dagli   industriali
fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali  e
animali  per  le  spese  necessarie  all'applicazione   del   decreto
predetto. (1) (2) ((3)) 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 8 aprile 1954 
 
                               EINAUDI 
 
                                                SCELBA - VILLABRUNA - 
                                                  TREMELLONI - MEDICI 
 
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 18 dicembre 1973, n. 859, ha disposto (con l'articolo  unico,
comma 1) che "E' elevato a cento milioni di lire  il  limite  massimo
stabilito dalla legge 8  aprile  1954,  n.  110,  che  ha  modificato
l'articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio  1923,
n. 501,  convertito  nella  legge  17  aprile  1925,  n.  473,  quale
ammontare  complessivo  dei  contributi  dovuti   dagli   industriali
fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali  e
animali  per  le  spese  necessarie  all'applicazione   del   decreto
predetto". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 26 luglio 1977, n. 491, nel modificare l'articolo unico della
L. 18 dicembre  1973,  n.  859,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'articolo unico, comma 1) che "E' elevato  a  lire  250  milioni  il
limite massimo stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 859, che ha
modificato l'articolo 21, primo  comma,  del  regio  decreto-legge  8
febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473,
quale ammontare complessivo dei contributi dovuti  dagli  industriali
fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali  e
animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto
e della legge 10 marzo 1969, n. 96". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 20 novembre 1982, n. 896, nel  modificare  l'articolo  unico,
comma 1 della L. 26 luglio 1977, n. 491, che a sua volta modifica  la
L. 18 dicembre  1973,  n.  859,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'articolo unico, comma 1) che "Il  limite  massimo  stabilito  dalla
legge 26  luglio  1977,  n.  491,  quale  ammontare  complessivo  dei
contributi dovuti dalle imprese fabbricanti  di  conserve  alimentari
preparate con sostanze vegetali ed animali, ai sensi dell'articolo 21
del regio decreto-legge 8 febbraio 1923,  n.  501,  convertito  nella
legge  17  aprile  1925,  n.  473,  per  le  spese  necessarie   alla
applicazione  del  decreto  stesso   e   delle   altre   disposizioni
concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per le  conserve
alimentari, viene elevato a lire 700 milioni".