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LEGGE 8 aprile 1954, n. 104

Estensione delle disposizioni di cui all'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, per il conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territorio occupato a seguito di eventi bellici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-4-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni di cui all'art. 28 della, legge 4 marzo 1952, n. 137, s'intendono applicabili anche ai titolari di farmacie di diritto reale ai sensi degli articoli 375, n. 1, 376, n. 1, e 379 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che abbiano perduto la sede farmaceutica a seguito di eventi bellici e che non abbiano ancora ripreso la loro attività nel territorio della Repubblica, con assegnazione diretta di farmacie attualmente vacanti o che si rendano tali in seguito a revisione delle piante organiche.