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LEGGE 10 aprile 1954, n. 84

Applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1954.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-4-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo straordinario temporaneo per investimenti intesi a combattere la disoccupazione, disciplinato nel capo XI della legge 25 luglio 1952, n. 949, si applica anche pel periodo 1 gennaio-30 giugno 1954, con le aliquote seguenti:
a) 3 per cento delle retribuzioni dovute ai dirigenti e al personale impiegatizio, nonché al personale operaio pagato a mese, a quindicina, a settimana, o ad altro periodo fisso;
b) 1,50 per cento delle retribuzioni dovute al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro.
Per le retribuzioni relative alle ore eccedenti le 32 settimanali si applica un contributo supplementare in ragione del 6 per cento.
Le retribuzioni non afferenti ad ore di effettivo lavoro, corrisposte al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro, di cui alla lettera b), sono soggette all'aliquota dell'1,50 per cento.
Ai fini del conteggio dei contributo supplementare, relativo alle ore eccedenti le 32 settimanali, si prende per base l'intero personale operaio (pagato in proporzione delle ore di lavoro) iscritto al libro paga, con la sola esclusione degli assunti e licenziati durante il mese, nonché il numero delle giornate lavorative del mese, considerando tali tutti i giorni, escluse le domeniche.
Per il personale femminile, le aliquote stabilite nei precedenti comuni sono ridotte a metà.