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LEGGE 17 dicembre 1953, n. 953

Modificazioni alle norme riguardanti le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo e nuove misure delle indennità stesse.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  15-1-1954 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 1 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 1. - "Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruoli naviganti, nonché agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e delle altre Forze armate dello Stato, comandati nell'Aeronautica militare in servizio aeronavigante, quando essendone abilitati in dipendenza del conseguimento di brevetto aeronautico militare, siano in attività di volo, è dovuta l'indennità mensile normale di aeronavigazione stabilita dall'annessa tabella A.
"Agli ufficiali piloti che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto ministeriale, di alta velocità e che svolgono normalmente attività aerea si velivoli di alta velocità ed agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote superiori ai metri 10.000 è dovuta, in aggiunta all'indennità normale di aeronavigazione, l'indennità mensile supplementare di lire 20.100 se colonnelli o generali e di lire 19.100 se di gradi inferiori a colonnello.
"Le norme per la corresponsione della predetta indennità supplementare sono stabilite con decreti da emanarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.
"Agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti dotati di velivoli bellici a reazione e che svolgono normalmente attività aerea sui velivoli medesimi è dovuta, in aggiunta alla indennità normale di aeronavigazione, l'indennità mensile supplementare di lire 20.100 se colonnelli o generali e di lire 19.100 se di gradi inferiori a colonnello, non cumulabile con l'indennità di cui al secondo comma del presente articolo.
"Le indennità mensili supplementari di aeronavigazione cessano col cessare delle funzioni per cui sono assegnate".