stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 949

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  31-12-1953 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

Articolo

unico. È convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi, con le seguenti modificazioni:

Art. 1


Dall'imposta e dalla sovraimposta previste nei precedenti commi sono esentati il burro e lo strutto preparato mediante semplice fusione della sugna di maiale.
Art. 20. - Al primo comma, alle parole: reclusione non inferiore ad un anno, sono sostituite le seguenti: reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 28. - Al primo comma è premesso il seguente:
Le disposizioni del penultimo ed ultimo comma degli articoli 18, 19 e 20, e quelle degli articoli 21, 22, 24, 25 e 26 sono adottate in deroga agli articoli 24, 26, 56, 240 del Codice penale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI PELLA - VANONI - SALOMONE - MALVESTITI

Visto, il Guardasigilli: AZARA