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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 938

Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  30-12-1953 al: 17-3-1955
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nello autunno 1953 in Calabria:
a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
b) al ripristino delle opere pubbliche danneggiate di conto dello Stato;
c) al ripristino delle opere idrauliche di seconda categoria; al ripristino delle opere idrauliche di terza categoria non ancora consegnate ai consorzi ai sensi dell'art. 44 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248;
d) alle opere di ripristino degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese parrocchiali e relative case canoniche, di strade vicinali, comunali e provinciali;
e) alla costruzione di case a carattere popolare per le famiglie bisognose e senza tetto;
f) alle opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza, di proprietà di province, comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
g) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto;
h) alla concessione di contributi sulla spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.
I contributi di cui alla lettera h) saranno calcolati sull'ammontare delle spese effettivamente occorrenti alla riparazione e ricostruzione. Le spese di ricostruzione saranno ammesse a contributo limitatamente ad una superficie coperta e ad un numero di piani non superiore a quelli dell'edificio distrutto, assicurando però, alle case di abitazione dei bisognosi, le condizioni normali di abitabilità anche in rapporto all'entità del nucleo familiare.
Nel caso dagli uffici del Genio civile fosse riconosciuto indispensabile lo spostamento di ubicazione per l'edificio da ricostruire, sarà ammessa a contributo l'eventuale spesa per l'acquisto del nuovo suolo edificatorio, e ne saranno autorizzati, per pubblica utilità, l'immediata occupazione e l'esproprio secondo le norme vigenti per le opere pubbliche. La misura dei predetti contributi sarà pari al 90 per cento della spesa per edifici prima composti di non più di tre vani utili, del 70 per cento per tutti gli altri.
Il contributo di cui al comma precedente non potrà superare, complessivamente, la somma di lire 2 milioni per ogni proprietario.
Le domande per la concessione dei contributi di cui alle precedenti lettere g) ed h) debbono essere presentate all'ufficio del Genio civile competente per territorio, in carta libera, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.