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LEGGE 18 dicembre 1953, n. 921

Liberazione condizionale dei condannati per reati politici; deroga agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura penale ai fini dell'indulto per la cui concessione è fatta delegazione al Presidente della Repubblica; non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-12-1953 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai condannati per reati politici indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge in data odierna, con la quale è fatta delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto, può essere concessa la liberazione condizionale, anche se i condannati non hanno scontato metà della pena e se il rimanente di essa supera i cinque anni.